Una delle principali cause di frustrazione per i passeggeri al momento dell’imbarco è costituita dalle regole ferree sui liquidi introdotte nel novembre del 2006 a seguito degli ultimi attentati terroristici, regole che limitano a 100 ml la capienza dei flaconi trasportabili. Ma, forse, le lunghe code per svuotare le bottiglie d’acqua, ispezionare liquidi vari, shampii eccetera, stanno per finire, e con loro anche le fastidiose confische, dal boccettino di profumo alla bottiglia di vino.
Il 29 aprile 2010, la Commissione Europea per i trasporti aveva infatti annunciato che:
il divieto in vigore dopo il 2006 di trasportare liquidi, creme e gel di più di 1 litro nel bagaglio a mano, verrà gradualmente eliminato tra l’aprile del 2013 e il 2016.
gli aeroporti dell’Unione Europea dovranno disporre di una tecnologia affidabile per l’individuazione di esplosivi e liquidi sospetti.
“L’obiettivo è rendere il più semplici possibile i controlli di sicurezza per i passeggeri”, ha spiegato Siim Kallas, il commissario europeo per i trasporti. “E’ una buona notizia per i viaggiatori, anche se non ancora completamente effettiva.
Le norme in vigore per i liquidi in cabina
Prima di ogni viaggio in aereo, ecco la domanda che tutti si fanno: in stiva o in cabina? Dopo il 6 novembre 2006, è la regola della “trasparenza totale” che si applica ai bagagli in cabina.
In seguito alla scoperta di un complotto terroristico nel novembre del 2006 – tre fondamentalisti islamici che volevano far esplodere un aereo sopra l’Atlantico utilizzando esplosivi chimici- l’Unione Europea ha rafforzato le misure di sicurezza già in atto negli aeroporti dopo l’11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Questo inasprimento era mirato a scongiurare il rischio di esplosivi liquidi a bordo degli aerei. Le regole si applicano a tutti i voli dai paesi dell’Unione Europea (oltre a Islanda, Norvegia e Svizzera) verso tutte le destinazioni, compresi i voli interni qualunque sia la nazionalità della compagnia aerea.
Liquidi come il profumo, la pasta dentifricia, il gel da barba e l’aerosol sono autorizzati in cabina se il volume del contenitore non supera i 100 ml. Possono essere contenuti in bottiglie, tubetti o vasetti e vanno a loro volta inseriti in un sacchetto di plastica trasparente, richiudibile con zip o a pressione, del formato di 20×20 cm massimo e non superiore a 1 litro. Solo un sacchetto per passeggero è ammesso e deve essere presentato separatamente al momento del controllo di sicurezza.
Opodo vi ricorda le eccezioni alle regole di liquidi, paste e gel in cabina.
Nello specifico, coprono 3 aree:
Gli alimenti per neonati – omogeneizzati, pappe, biberon – necessari durante il volo. I biberon di più di 100 ml sono autorizzati. Sappiate che vi potrebbe essere richiesto di provare l’autenticità del contenuto con un assaggio!
Le vostre medicine liquide come il liquido per le lenti sono permesse a bordo se accompagnate da una prescrizione medica a vostro nome: ricetta o certificato del farmacista.
I prodotti (bevande e profumi) acquistati presso i negozi degli aeroporti dell’UE dopo i controlli di sicurezza possono essere trasportati a condizione di essere inseriti nei sacchetti trasparenti sigillati dal venditore.
Il futuro regolamento sui liquidi applicabile da aprile 2013
I posti di controllo degli aeroporti dell’UE saranno equipaggiati con una macchina per l’analisi di liquidi, aerosol e gel. Questo nuovo tipo di scanner dovrebbe essere in grado di distinguere tra esplosivi liquidi e sostanze innocue contenute in flaconi e fiale.
Poichè questa installazione sarà graduale, certi aeroporti europei saranno più permissivi di altri, che si prenderanno più tempo per predisporre questa nuova tecnologia. Dopo i primi due mesi di funzionamento, si dice che 5.700 bottiglie siano state rilevate su un totale di 172.000 passeggeri, Il 92% dei passeggeri con bottiglie al seguito sono stati autorizzati a portarle in cabina; questa sperimentazione è stata ripetuta per individuare la presenza di paste e gel nel bagaglio del passeggero.
Vi riportiamo il comunicato dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) sull’argomento:
L’Enac, in qualità di Autorità competente nel settore della sicurezza dell’Aviazione Civile, come stabilito dal Decreto Ministeriale del 21 luglio 2009, intende ricorrere alle previsioni dell’art.6 del Regolamento EU 300/2008, che stabilisce la possibilità per uno Stato Membro di adottare delle misure più severe rispetto alle norma fondamentali comuni.
Considerato, infatti, l’attuale quadro di destabilizzazione dell’area nordafricana e di alcuni paesi del medio oriente, e visto che le tipologie di apparati testati ufficialmente dai laboratori europei, salvo alcune isolate sperimentazioni, non hanno beneficiato di consistenti prove operative ufficiali in ambienti reali, e che, come dichiarato da alcuni Stati membri e dalle associazioni di aeroporti (ACI Europe), tali apparecchiature non sarebbero perfettamente efficaci nell’individuazione di materiale esplosivo, si comunica che l’Enac continuerà a mantenere vigenti le attuali restrizioni sui liquidi, gel ed aerosol trasportabili in cabina a bordo degli aeromobili.
Anche altri Stati Membri, quali Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, sarebbero intenzionati ad adottare analoghe misure restrittive, ma il quadro di disapplicazione del Regolamento CE 297/2010 è suscettibile di ulteriore allargamento ad altri Paesi EU.
Il nostro consiglio è quindi quello di continuare a rispettare, fino a nuovo ordine, la normativa più rigida per non incorrere in eventuali problemi!